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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29. in Assemblea riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2016  [ apri ]
1.29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 603-bis.
(Intermediazione illecita).

  È vietato all'imprenditore affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, l'imprenditore e l'appaltatore o altro intermediario è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

  Art. 10-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.