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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2016  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Associazione per delinquere). – 1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
   «603-bis. 1. Se i delitti di cui all'articolo 603-bis sono commessi in associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416, primo comma, si applica la reclusione da otto a quindici anni.»