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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.5. in Assemblea riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2016  [ apri ]
9.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno, in accordo con l'Ispettorato del lavoro e con le regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono e adottano un piano di interventi volto a:
   a) istituire presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso in prossimità dei luoghi di raccolta;
   b) organizzare servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e viveri di prima necessità per i soggetti che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   c) attivare sportelli informativi presso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistici e culturali, psicologi e personale competente finalizzati all'integrazione culturale e sociale per i soggetti stranieri che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   d) promuovere in via sperimentale attraverso bandi appositi l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri.