Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo».
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla Rete del lavoro agricolo di qualità.