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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2. in Assemblea riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2016  [ apri ]
6.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25-septies:
    1) al comma 1, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis»;
    2) al comma 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis»;
    3) al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis»;
   b) dopo l'articolo 25-duodecies, è aggiunto il seguente:

  «Art. 25-terdecies.(Delitti in materia di tutela del lavoro).1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».