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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in Assemblea riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2016  [ apri ]
2.4.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere il seguente:
  “Art. 603-bis.3 – (Regolarizzazione salariale e previdenziale).1. L'imprenditore presso il quale ha prestato la propria attività il lavoratore oggetto di sfruttamento ai sensi dell'articolo 603-bis, terzo comma, è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione erogata e quella che avrebbe dovuto corrispondere, nonché a versare i contributi previdenziali dovuti per il periodo di attività svolta in condizioni di sfruttamento accertato in base alle indagini compiute.