Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) utilizza, assume o impiega manodopera, reclutata sia direttamente sia mediante intermediazione, sottoponendola a condizioni di grave sfruttamento;
2) recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di grave sfruttamento;
3) costringe altri, con violenza o minaccia, ad assumere, anche temporaneamente e irregolarmente o fittiziamente, manodopera, sottoponendola a grave sfruttamento lavorativo.”