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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.24.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.24.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e dei dati e risultati riguardanti le campagne informative e pubblicitarie di cui al comma 8-ter.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   «g-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità denominato «Prodotto etico». Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.
  8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e il relativo marchio di qualità «Prodotto etico». Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.
  8-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».