Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).
1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.