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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.501. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2017  [ apri ]
5.501.
approvato

  All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  «4-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-bis della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.
  4-ter. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.
  4-quater. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti.»

Il Relatore