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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0500. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
3.0500.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
  3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
  4. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici.»

Il Relatore