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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
2.11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.