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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.69. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
1.69.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del CONI e del CIP.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.