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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.68. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
1.68.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».
  3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.
  5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungerete in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.