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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.49. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
1.49.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del Coni e del CIP.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.