Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).
1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».
3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.
5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.
6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.