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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.43. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
1.43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative all’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
  5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, nonché individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.