Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).
All'articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono essere rieletti al termine del proprio mandato.