Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).
1 All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso PEC.
Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione».