Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
I membri dei genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nel successivi due mandati».