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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.056. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
01.056.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quarto dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione)».