Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
4) esaminare le segnalazioni pervenute;
5) emanare i provvedimenti di diffida».