stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.027. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
01.027.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione)».