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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
01.01.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 60 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».