Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.