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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
2.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultano superati i nuovi limiti previsti per i mandati.».