stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.38. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
1.38.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.