Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri organi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono restare in carica oltre due mandati».