Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).
1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017- 2019.
3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.