Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, i commi 3 e 3-ter sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e dopo che questi abbia effettuato invito pubblico a manifestare interesse per l'incarico di Presidente del Coni.
3-ter. Il presidente, che resta in carica quattro anni, è individuato tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate ovvero che abbiano ricoperto incarichi sportivi di livello nazionale o internazionale per almeno 10 anni ovvero in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo».