Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge».