Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e adotta azioni positive volte a sostenere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport sia a livello nazionale che negli organi di gestione delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive»;
b) alla fine del comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine lo statuto prevede, inoltre, l'adozione di criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi».