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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.037. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 3960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2017  [ apri ]
01.037.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: «Art. 2-bis. – (Atto di indirizzo). – 1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: “Art. 2-bis. – (Atto di indirizzo). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorità di Governo con delega allo Sport, emana un ‘Atto di indirizzo’ che, con cadenza biennale, indica obiettivi e priorità che il Governo intende raggiungere e le principali azioni che intende perseguire, per la diffusione dell'attività sportiva e lo sviluppo del suo impatto sociale nel Paese, a cui l'azione del Coni si deve attenere, nei limiti delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
  2. Il CONI trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una Relazione sulle iniziative promosse per corrispondere agli indirizzi dettati dal governo di cui al precedente comma.
  3. Al fine di assicurare la conduzione di azioni, attività ed eventi sportivi, in particolare di dimensione internazionale, coerenti con gli Indirizzi del governo di cui al comma 1 del presente articolo, che rendano auspicabile una continuità nella rappresentanza e nella direzione dell'Ente, al Presidente del CONI, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 comma 2, del presente decreto, è consentito un ulteriore mandato. Su tale eventuale candidatura esprime un nulla osta l'autorità di Governo vigilante. In tale caso il quorum per l'elezione viene stabilito nel cinquantacinque per cento della base elettorale”».

  Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo, con i seguenti: Il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di due mandati. Per il Presidente, valgono comunque le previsioni di cui all'articolo 01, comma 3.