Premettere i seguenti articoli:
Art. 01.
(Principi e finalità).
1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.
Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quinto nei successivi due mandati».