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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.6. in Assemblea riferita al C. 3960-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/09/2017  [ apri ]
2.6.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole da: delle federazioni sportive fino alla fine del comma, con le seguenti: del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.