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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.101. in Assemblea riferita al C. 3960-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/09/2017  [ apri ]
2.101.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: promuovendo fino alla fine del quinto periodo, con le seguenti: che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.