All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e adotta azioni positive volte a
sostenere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport sia a livello nazionale che negli organi di gestione delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive»;
b) al comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine lo statuto prevede, inoltre, l'adozione di criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi».