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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 3954-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2016  [ apri ]
1.10.
inammissibile

  Dopo il comma 2-septiesdecies, aggiungere i seguenti:
  2-duodevicies. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti.
  2-undevicies. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

  Conseguentemente, al Titolo aggiungere, in fine, le parole: e trattamento economico integrativo dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca a carico della Provincia autonoma di Bolzano.