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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.011. in Assemblea riferita al C. 3954-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2016  [ apri ]
1.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Riqualificazione del personale del Ministero della giustizia). – 1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP, la costituzione dell'Ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1 gennaio 2017, ove necessario mediante le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali.
  2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale.
  3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, compresi i ruoli tecnici, volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche, tale da inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da ex al e ex als in ex B l; da ex bl in ex b2; da ex b2 a ex b3; da ex b3 e b3s in ex cl; da ex cl e ex c1s in ex c2; da ex c2 in ex c3; da ex c3 in ex ruolo ad esaurimento, in base alle tabelle A (all.1) e D (all.2) del Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
  4. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  5. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici NEP è assegnato nei nuovi ruoli a far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto ovvero alla definizione delle procedure di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

Allegato 1 
Tabella A 

AreeDotazione organica
TERZA 20.441
SECONDA 21.993
PRIMA 1.268
TOTALE ORGANICO 43.702

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