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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.010. in Assemblea riferita al C. 3954-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2016  [ apri ]
1.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Assunzione straordinaria magistrati). – 1. Al fine di conseguire una riduzione del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a indire un concorso per esami, al fine di assumere nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.
  2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Agli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017, a 42 milioni di euro per gli anni 2018, a 46 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, a 61 milioni di euro per l'anno 2023, a 62 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.