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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 151, il comma 1 è sostituito con il seguente:
    1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
   b) l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

Art. 170.
(Documento unico di programmazione).

  1. La Giunta presenta al Consiglio, come allegato al bilancio, il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
  2. Entro il 15 novembre di ciascun anno, allegato allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione.
  3. Il Documento unico di programmazione, composto da una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
  4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
  5. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.