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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.31. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2016  [ apri ]
9.31.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro trenta giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  1-ter. Ai fini dell'approvazione del rendiconto delle regioni e delle province autonome, il comma 1-bis fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
  1-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-bis si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.
  1-quinquies. La prima applicazione dei commi da 1-bis a 1-quater è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

Il Governo
9.31.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro trenta giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  1-ter. Ai fini dell'approvazione del rendiconto delle regioni e delle province autonome, il comma 1-bis fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
  1-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-bis si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.
  1-quinquies. La prima applicazione dei commi da 1-bis a 1-quater è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

Il Governo