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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.061. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.061.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 713 sono aggiunti i seguenti:
  713-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione e riqualificazione urbana effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o settembre, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 ottobre 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
  713-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 713-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.