stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.058. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.058.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

  Alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono soppresse.

ident. 9.07.9.031.9.036.9.056.