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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
9.019.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambita di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1 dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   alla rubrica dell'articolo 19 sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.