Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti la predisposizione del bilancio di previsione).
1. Al comma 756, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
c) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari possono utilizzare, per una quota pari al 75 per cento, i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nonché i proventi derivanti dall'alienazione delle partecipazioni azionarie disposte in esecuzione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.