All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente articolo».
Tabella 1
(Articolo 8, comma 1-bis)
Tabella 2
(Articolo 8, comma 1-ter)
Tabella 3
(Articolo 8, comma 1-quater)
All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente articolo».
Tabella 1
(Articolo 8, comma 1-bis)
Tabella 2
(Articolo 8, comma 1-ter)
Tabella 3
(Articolo 8, comma 1-quater)