Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.