Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Procedure di riparto dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali).
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Il versamento delle somme di cui alla lettera a) del comma 11 è effettuato, a decorrere dall'anno 2017, su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni secondo le seguenti scadenze di versamento:
a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'interno provvede a erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale;
b) entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente.
11-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definite ulteriori modalità applicative di riparto delle somme di cui al comma 11-bis.