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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.031. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
8.031.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle Province 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8-bis e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.